ECCO LE INDENNITA' CHE SONO RIMASTE IMMUNI DAL BLOCCO DEL TETTO SALARIALE. INDENNITA' PEREQUATIVA E INDENNITA' DI POSIZIONE ...MA COSA SONO QUESTE INDENNITA' ? INDENNITA' PER IL PERSONALE DIRIGENTE. PECCATO CHE L'IMMUNITA'...
Pubblicata il 07/03/2015
Si, ora è ufficiale. L'indennità perequativa di Colonnelli, di Generali di Brigata e l'indennità di posizione di Generali di Divisione e Corpo d'Armata sono immuni dal blocco del tetto salariale. Il 5 marzo il Ministero Difesa con circolare PERSOMIL dispone il pagamento delle indennità non corrisposte nel periodo del blocco <br/>
Con data 5 marzo 2015 la circolare di PERSOMIL Ministero della Difesa avente per oggetto "Indennità di posizione e indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66" . La circolare a firma del Generale Gerometta, che è anche Presidente della Sezione Co.Ce.R. Esercito, rende noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del codice dell'ordinamento, decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, nei riguardi degli Ufficiali che hanno maturato i requisiti per la relativa titolarità a decorrere dal 1° gennaio 2011, secondo le norme specifiche vigenti per le Amministrazioni pubbliche interessate. La circolare inoltre sotiene che questi emolumenti siccome sono connessi per la loro particolare natura a un evento straordinario della dinamica retributiva, si devono ritenere esclusi sia dal cosidetto "tetto retributivo" sia dalla cristallizzazione del trattamento stipendiale e di ogni altro trattamento meramente legato alla progressione di carriera (commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in linea con quanto ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 304 del 2013. Quindi a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2011, si procede alla corresponsione in questione in favore degli interessati, recuperando pero' quelle quote degli stessi emolumenti erogate quali assegni “una tantum”, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74. In riferimento agli Ufficiali che hanno conseguito la promozione ai gradi di Generale di Divisione e di Colonnello, e corrispondenti, ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014, si provvede al pagamento della corresponsione quale indennità perequativa e quale assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Gli emolumenti dovranno essere corrisposti già dal mese di Marzo, salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente a eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.
Questo era quello che si conosceva già ai tempi del fermento delle attività della rappresentanza a livello centrale e sindacali. Il riferimento è stato fatto proprio alla sentenza della Corte Costituzionale in merito alle carriere ed alle posizioni dei Magistrati e su quello delle carriere diplomatiche. Questo è stato anche uno dei detonatori che hanno posto in essere uscite "fuori ordine" per portare all'ordine regolamentare il pagamento degli assegni stipendiali e gli scatti d'anzianità del personale del comparto difesa e sicurezza. Nonostante questa interpretazione fosse tenuta abbastanza segreta e riservata era nota a chi operava in prima linea a tutela degli interessi collettivi del personale rappresentato. Le indennità in questione sono economicamente importanti e solcano sempre quella linea non molto sottile, anzi ben ampia, fra il personale tutto e la dirigenza. Non si tratta di differenza economica ma si tratta di corresponsione e non corresponsione. In questo caso la dirigenza non perde nulla, o qualcosa vicino al nulla, mentre tutto il personale colpito dal blocco del tetto salariale dopo la corresponsione del 100% del netto delle indennità nel 2011, perde piu' del 50% nel 2012 e ancor di piu' nel 2013. Per non parlare del 2014 dove ad oggi c'è ancora l'indennità del "nulla percepito" a fronte di indennità di perequazione e indennità di posizione. Amara constatazione che non meraviglia ma lascia passare sempre quella triste riflessione del personale che opera in prima linea a rischio della propria vita, valore aggiunto a fronte di chi è nel delicato ruolo di responsabilità nel dirigere.
Fonte: pianetacobar.eu/ cocer carabinieri/ Aps Romeo Vincenzo