LA RAPPRESENTANZA MILITARE......6a TAPPA. LE INIZIATIVE DI RIFORMA. LE INIZIATIVE DI RIFORMA FINO ALLA XV LEGISLATURA.
Pubblicata il 06/03/2015
Sesta tappa del viaggio nella dimensione della Rappresentanza Militare. Le iniziative di Riforma. Le iniziative di riforma fino alla XV legislatura. 6a tappa dello studio di Pianetacobar.eu sulla Rappresentanza Militare nel viaggio verso la riforma.
Nel corso delle ultime legislature sono state presentate numerose proposte legislative con l’obiettivo di revisionare ovvero riformare completamente l’attuale sistema della rappresentanza militare. Nonostante ciò, nessuna di esse è giunta all’approvazione definitiva del Parlamento. Tale risultato è indicativo della particolare importanza della tematica, ma anche della notevole difficoltà di trovare un punto di equilibrio soddisfacente, in grado di bilanciare le diverse posizioni politiche, contemperandole contestualmente con le esigenze delle amministrazioni interessate e con le aspirazioni del personale militare. Tali progetti hanno delineato ipotesi di riforma della rappresentanza militare molto differenti: da quelle che riconoscono una libertà sindacale circoscritta e limitata, per poi passare, attraverso una vasta serie di proposte che hanno tentato di coniugare i poteri di contrattazione o il ruolo di parte sociale con la struttura della rappresentanza militare, fino a disegni di legge con soluzioni che sono apparse regressive rispetto all’attuale configurazione dell’istituto. Nell’ambito degli interventi presentati si possono rilevare sostanzialmente due posizioni prevalenti: quella di coloro che continuano a concepire l’istituto della rappresentanza militare come incardinato nell’Amministrazione e quella di chi auspica, invece, una maggiore autonomia degli organismi della rappresentanza, optando per la sindacalizzazione. Le proposte di legge che si sono succedute nel tempo possono essere ricondotte - per maggiore chiarezza espositiva - in tre gruppi: - un primo gruppo è caratterizzato da proposte finalizzate a mantenere gli organi di rappresentanza all’interno dell’ordinamento militare, con possibilità per il personale militare di aderire ad associazioni che non abbiano carattere sindacale, rieleggibilità dei delegati e presidenza elettiva dei consigli; - un secondo gruppo auspica, invece, una rappresentanza interna all’ordinamento militare, ma con un ruolo rappresentativo più ampio dell’attuale. In questi disegni di legge, a differenza degli altri, sono rilevabili gli argomenti esclusi dalla competenza della rappresentanza militare. Altro aspetto comune ai provvedimenti di questo gruppo è il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 449 del 1999 che ha affermato la rispondenza ai parametri costituzionali del divieto, per i militari, di costituire e di aderire ad associazioni di carattere sindacale; - un terzo gruppo è caratterizzato da soluzioni rappresentative di tipo sindacale, esterne all’ordinamento militare, e con l’esclusione del diritto di sciopero; nel medesimo contesto viene proposto il riconoscimento della libertà di associazione, con abrogazione delle limitazioni ora previste, un sistema elettorale più aperto e maggiormente aderente alla composizione numerica del personale, con rieleggibilità dei delegati, una presidenza elettiva e non gerarchica, maggiore tutela per i delegati, maggiore libertà di espressione del pensiero e di pubblicità degli atti. Tale gruppo di proposte è inoltre caratterizzato dalla previsione di contatti con gli altri sindacati e maggiore collaborazione tra i vari livelli dell’organizzazione. All’interno del suddetto gruppo, alcuni disegni di legge individuano anche la necessità di divisione del Co.Ce.R. in due comparti: “sicurezza”, per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, e “difesa”, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica. Nel corso della XV Legislatura la riforma della rappresentanza militare è stata oggetto di molteplici iniziative legislative e di vivaci confronti parlamentari. Numerose sono state le proposte di legge parlamentari di riforma, presentate ed assegnate alle Commissione Difesa della Camera e del Senato, senza giungere, tuttavia, al risultato auspicato. In linea di massima, le proposte in questione prevedevano interventi di tipo settoriale e non una rivisitazione organica della materia. In alcuni casi, miravano altresì a riconoscere al personale militare la possibilità di aderire ai sindacati, modificando la disciplina di settore, prevista dalle norme di principio sulla disciplina militare, contenute all’epoca nella legge n. 382 del 1978. Alla Camera, la 4^ Commissione Difesa non ha iniziato l’esame delle proposte presentate, verosimilmente in attesa dell’esito del confronto già in atto al Senato; in tale ambito è emerso comunque l’intendimento della maggioranza di dare un segnale concreto di attenzione all’ipotesi di riforma, attraverso l’introduzione, tramite un disegno di legge, di una norma che attribuisse maggiore rilievo alle attività dei delegati nelle procedure di concertazione. Tra i disegni di legge presentati si segnalano: - a.C. 1924, che estendeva il carattere interforze ai consigli intermedi di rappresentanza, con collocazione a livello di regione geografica e riconosce alle rappresentanze militari un ruolo di parte sociale nei procedimenti di concertazione; - a.C. 2187, che prevedeva l’autonomia negoziale e l’attribuzione ai delegati di maggiori garanzie, quali esclusività dell’incarico, titolo di merito nell’avanzamento e il gettone di presenza; - a.C.1313, di contenuto analogo alla proposta a.S. 74, di seguito esaminata; - a.C. 1169, che prevedeva organismi di rappresentanza su due livelli (Co.Ce.R. e Co.Ba.R.), autonomi dalla linea di comando e con facoltà di relazione diretta con le autorità politiche, ampliando le materie di competenza ed istituendo un ufficio stampa e un sito internet dedicato. I disegni di legge presentati al Senato e assegnati alla Commissione Difesa prevedevano, in sintesi: - a.S. 428: rimodulazione delle categorie della rappresentanza militare, adeguandone la composizione in modo proporzionale alla consistenza di ciascuna di esse; . rivisitazione della procedura di concertazione, con attribuzione al Co.Ce.R. di una posizione di maggiore autonomia rispetto alla delegazione di parte pubblica, con possibilità di avvalersi del supporto del personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni per gli aspetti relativi alla predisposizione dei documenti che costituiscono la piattaforma negoziale; partecipazione ad incontri e scambi informativi con gli organismi interessati al “contratto”, incluse le organizzazioni sindacali; parere preventivo e obbligatorio del Co.Ce.R. su schemi di disegni di legge del Governo, decreti legislativi e regolamenti in ordine alle materie di propria competenza; istituzione di un organismo interforze a livello regionale in materia di alloggi, trasporti, prestazioni sanitarie e qualificazione del personale; espletamento del mandato dei delegati Co.Ce.R. senza limitazioni di tempo e, per i delegati Co.I.R. e Co.Ba.R., periodi di assenza contingentati dall’ordinario incarico di servizio; garanzie di inamovibilità e di non perseguibilità per le opinioni espresse nel corso del mandato, nonché riconoscimento della funzione rappresentativa nella documentazione matricolare e caratteristica; - a.S. 652: articola la rappresentanza del personale militare in due distinti comparti, Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare; attribuisce al Co.Ce.R. il ruolo di parte sociale nelle procedure di concertazione, prevedendo una sessione suppletiva in caso di mancata approvazione dello schema di provvedimento all’esito della concertazione e la partecipazione ad incontri e scambi informativi con gli organismi interessati al contratto, comprese le organizzazioni sindacali; amplia le materie di competenza della rappresentanza, estendendole alla distribuzione dell’orario di servizio, ai criteri di massima per la formazione, ai criteri generali per la mobilità e attribuzione degli incarichi, ai processi di adeguamento, ristrutturazione, riorganizzazione di enti e reparti e dismissione di infrastrutture, in relazione agli effetti sul personale; prevede la contrattualizzazione dei dirigenti militari; introduce garanzie piene di inamovibilità e non perseguibilità per le opinioni espresse nel corso del mandato, nonché la legittimazione a promuovere ricorso al giudice civile o amministrativo in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte; garantisce al Co.Ce.R. il mandato a tempo pieno, senza alcuna limitazione di servizio; introduce la previsione di una componente femminile a livello Co.Ce.R. e Co.I.R.; definisce l’esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, in ordine ai ricorsi gerarchici ed alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate, su delega dell’interessato; - a.S. 74: attribuzione ai militari della facoltà di aderire a organizzazioni sindacali e professionali senza possibilità di esercitare il diritto di sciopero; istituzione di tre Consigli nazionali di rappresentanza per le Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, con il compito di esprimere pareri e raccomandazioni su trasferimenti, formazione professionale, in relazione ai riflessi sullo stato ed il benessere dei militari; delega al Governo ad emanare norme per l’adeguamento della disciplina della concertazione alle procedure di contrattazione attualmente previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile; a.S. 1683: ampliamento delle materia di competenza del Co.Ce.R., inserendo l’orario di lavoro, i criteri per la mobilità, per l’attribuzione degli incarichi e delle promozioni, la trattazione di istanze o reclami, anche dei singoli; riconoscimento del ruolo negoziale del CO.Ce.R., che predispone la piattaforma contrattuale (da approvare a cura dei CO.I.R.) e si pronuncia sui provvedimenti applicativi delle materie di competenza, con valore vincolante; introduzione di un’indennità per i delegati ed altre forme di garanzia quali inamovibilità, esenzione da responsabilità disciplinare per le opinioni espresse, titolo preferenziale per l’avanzamento; costituzione di un ufficio stampa presso Co.Ce.R. e Co.I.R., nonché redazione di una pubblicazione periodica e la sua diffusione in internet; rinvio della disciplina di dettaglio ad un regolamento ministeriale. - a.S. 1688: attribuzione di maggiori poteri al Co.Ce.R., in sede di concertazione, collocandolo in posizione autonoma rispetto alla delegazione di parte pubblica; subordinazione del trasferimento dei delegati al loro consenso; esclusività del mandato dei delegati Co.Ce.R.; non perseguibilità sul piano disciplinare dei militari eletti nei consigli di rappresentanza, per le opinioni espresse nell’espletamento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato; sostituzione del preventivo assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni tra militari con la mera comunicazione. La discussione congiunta delle richiamate proposte di legge ha portato alla costituzione, da parte della 4a Commissione Difesa del Senato, di un Comitato ristretto, incaricato di predisporre un testo unificato. L’articolato è stato elaborato ed assunto, nella seduta del 3 ottobre 2007, come testo base per la prosecuzione dei lavori parlamentari. Il testo, nel sintetizzare le esigenze rappresentate nelle proposte originarie ha previsto: - il riconoscimento del ruolo di parte sociale ai Co.Ce.R., con correlate capacità negoziali e di contrattazione e partecipazione autonoma rispetto alla delegazione di parte pubblica nell’ambito dei “contratti”; - previsione dell’autonomia economica e gestionale, secondo criteri da definire in un regolamento d’attuazione, da emanare entro novanta giorni dall’approvazione della legge, a seguito di apposita procedura negoziale tra Co.Ce.R. e Ministri competenti; - ampliamento delle materie di competenza, con estensione all’articolazione dell’orario di servizio, ai criteri generali d’impiego del personale in Italia e all’estero, etc.; - introduzione del parere preventivo ed obbligatorio su tutte le iniziative legislative nelle materie di specifica competenza; - inamovibilità per tutta la durata del mandato, con incarico esclusivo per i delegati Co.Ce.R.e titolo complementare utile per l’avanzamento; - rieleggibilità dei delegati a qualunque livello, senza limitazioni; - non perseguibilità per le opinioni espresse, fatte salve eventuali responsabilità penali; - facoltà di attivare scambi informativi con altri organismi rappresentativi (sindacali e professionali); - possibilità di promuovere ricorsi in difesa di prerogative dei singoli delegati, nonché degli organismi di rappresentanza, davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa; - eventuale pubblicità dei comunicati del Co.Ce.R. anche sui mezzi di informazione. I relativi lavori sul testo unificato sono stati interrotti a seguito dello scioglimento delle Camere.
( 6a tappa nello studio della Rappresentanza Militare. Pianetacobar.eu in viaggio verso la Riforma della Rappresentanza Militare. Consultare l'area dedicata sulla homepage del sito internet LA RAPPRESENTANZA MILITARE...STORIA...EVOLUZIONE..RIFORMA )
Fonte: pianetacobar.eu/ RAPPRESENTANZA MILITARE VERSO LA RIFORMA/ Aps Romeo Vincenzo