LA RAPPRESENTANZA MILITARE....TERZA TAPPA. LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE. IL MODELLO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE NELLA LEGGE ISTITUTIVA E SUCCESSIVE EVOLUZIONI.
Pubblicata il 17/06/2014
Terza tappa del viaggio nella dimensione della Rappresentanza Militare. La tutela degli interessi collettivi del personale militare. Il modello della rappresentanza militare nella legge istitutiva e successive evoluzioni. Terza tappa dello studio di Pianetacobar.eu sulla Rappresentanza Militare nel viaggio verso la riforma.
Il percorso che ha condotto all’approvazione della citata legge n. 382 del 1978 è stato lungo e ricco di interessanti confronti parlamentari, soprattutto con riguardo alla connotazione della funzione di rappresentanza del personale militare. Le spinte verso la previsioni di sindacati nell’ambito delle Forze armate si arrestarono di fronte ad una maggioranza che optò per l’introduzione di organi di rappresentanza militare. Le disposizioni essenziali in materia di rappresentanza militare venivano riportate negli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 382 del 1978. Le norme sono state riassettate, mantenendo l’originaria formulazione negli articoli 1476 - 1480 e 1482, nonché 980 e 2043 (con riferimento alle sole norme sui militari di leva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Il citato articolo 18 della legge n. 382 del 1978 istituisce gli organi di rappresentanza dei militari distinguendoli in un organo centrale, un organo intermedio e un organo di base. L’organo centrale, denominato Consiglio centrale di rappresentanza (Co.Ce.R.), a carattere nazionale e interforze, si articola, a sua volta, in commissioni di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari) e in sezioni di Forza armata: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza. L’Organo intermedio, denominato Consiglio intermedio di rappresentanza (Co.I.R.) è costituito presso gli alti comandi. L’organo di base, denominato Consiglio di Base di rappresentanza (Co.Ba.R.), è previsto presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o corpo. Per i militari di leva il medesimo articolo 18 della legge n. 382 del 1978 prevedeva che fossero rappresentati negli organi di base da militari eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo e con scadenze atte a garantire la continuità degli organi rappresentativi. In sintesi, la legge di principio sulla disciplina militare individuava gli organi di rappresentanza, ne fissava le procedure elettorali, definiva i principi generali per lo svolgimento delle riunioni, le relative competenze degli organismi e le attività ad essi devolute e prevedeva, a tutela dell’espletamento del mandato rappresentativo, il divieto di condizionamento del delegato e le disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare. Al riguardo, l’articolo 20 della medesima legge demandava ad un successivo provvedimento la definizione delle norme di attuazione degli articoli 18 e 19, prevedendo contestualmente, l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa recante il regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall’organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti. Allo stesso decreto veniva devoluta la definizione delle norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni. In attuazione delle richiamate previsioni furono adottati il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 recante “Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza militare” e il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare”. La disciplina era caratterizzata da un intervento strutturato su tre diversi piani: con la legge ordinaria sono stati fissati i principi fondamentali, con il regolamento sono state definite le norme per l’attuazione delle disposizioni legislative, mentre sono state rinviate al decreto ministeriale le norme sul funzionamento interno della rappresentanza militare. Si delineava così un intervento di particolare rilievo, non solo per l’istituzione degli organi di rappresentanza, ma anche per gli strumenti normativi prescelti: -per le norme di principio sulla disciplina militare intervento con legge ordinaria, fonte atta a garantire, attraverso l’iter parlamentare, la rispondenza delle disposizioni e degli istituti introdotti ai parametri costituzionali; -regolamento per dare attuazione alle disposizione in materia di rappresentanza militare, adottato previo vaglio preventivo da parte del Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri) e vaglio parlamentare in sede consultiva (parere reso sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere); -decreto del Ministro della difesa, per emanare il regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dal Consiglio Centrale di rappresentanza. Sul piano delle fonti, in sede di riassetto della normativa della Difesa, il Legislatore ha inteso apportare alcuni correttivi alla struttura originaria della richiamata normativa. Mentre le disposizioni della legge n. 382 del 1978 sono state riassettate nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) quelle del regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di rappresentanza militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979) sono state riassettate unitamente a quelle del regolamento per il funzionamento degli organi di rappresentanza militare (decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Quanto ai contenuti, l’articolo 19 della legge n. 382 del 1978 stabiliva i compiti dei vari organi di rappresentanza e, in particolare, prevedeva che l’organo centrale si riunisse in sede congiunta per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste nell’ambito delle competenze attribuite, mentre per le sezioni costituite all’interno dell’organo centrale era prevista la convocazione ogni volta in cui i pareri e le proposte da formulare riguardavano le singole Forze armate o corpi armati. Le competenze dell’Organo centrale di rappresentanza concernono la formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Il medesimo Organo centrale può essere, inoltre, ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Gli organi intermedi e di base concordano con i comandi e gli organi dell’amministrazione militare le forme e le modalità per trattare le materie di competenza. Gli organi di rappresentanza hanno, inoltre, la funzione di prospettare istanze di carattere collettivo delle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio, attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari. Organizzazione delle sale convegno e delle mense, condizioni igienico - sanitarie e alloggi. La stessa norma esclude dalla competenza della rappresentanza militare le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico - funzionale e l’impiego del personale. Le competenze del Co.Ce.R. in materia di concertazione saranno esaminate nel capitolo seguente. Per ciò che attiene i provvedimenti in materia assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l’amministrazione militare competente può avvalersi dell’apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province e i comuni. La convocazione degli organi di rappresentanza ha luogo a cura della presidenza, per iniziativa della stessa ovvero a richiesta di un quinto dei componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per quanto attiene la durata in carica dei militari eletti nei consigli rappresentativi, nella formulazione originaria, l’articolo 18, comma ottavo, della legge n. 382 del 1978 (ora articolo 1477 del Codice dell’ordinamento militare) fissava originariamente in due anni la durata del mandato, senza possibilità di rielezione immediata. La norma veniva modificata per la prima volta dalla legge 9 aprile 1990, n. 89, che elevava la durata del mandato a tre anni. Con il decreto - legge 31 marzo 2005, n. 45 la durata del mandato veniva estesa a quattro anni e veniva consentita la rieleggibilità immediata per una sola volta. Con due successivi interventi legislativi la durata in carica degli organi della rappresentanza militare in carica è stata prorogata prima fino al 30 luglio 2011 e successivamente fino al 30 aprile 2012. Il quadro delle norme primarie è completato dal divieto di compiere atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza. I trasferimenti dei militari eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui appartiene il militare interessato. La norma ora richiamata costituisce la disposizione di chiusura della struttura originaria della nuova disciplina. La rappresentanza militare era stata pensata con caratteristiche molto diverse, anche sul piano dell’autonomia, rispetto al sindacato, concepito come organo separato dall’amministrazione. Il divieto di compiere atti discriminatori e i limiti previsti anche sul piano dell’impiego dei delegati della rappresentanza militare costituivano (e costituiscono tuttora) un contrappeso di significato essenziale a garanzia dell’effettiva autonomia e libertà dei militari nell’esercizio delle funzioni elettive. Negli anni seguenti, come si chiarirà in successivi approfondimenti, le prerogative della rappresentanza militare sono state integrate attraverso ulteriori previsioni che hanno qualificato in modo significativo soprattutto il ruolo del Consiglio centrale. Sulla normativa originaria è intervenuto, con varie modifiche, il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136 che, in sintesi, ha previsto la possibilità di modificare il numero e la composizione dei Consigli Intermedi di rappresentanza con decreto ministeriale in luogo del decreto del Presidente della Repubblica, il ricorso a elezioni straordinarie per sostituire i delegati decaduti dagli organi di rappresentanza nel caso di impossibilità di ricorrere al meccanismo di subentro del primo dei non eletti, nonché possibilità di incontri dei Consigli di Base di Rappresentanza con la base (a metà mandato e al termine del mandato), costituzione di Co.Ba.R. speciali per il personale in servizio all’estero, abrogazione della prevista revisione biennale del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, maggiori spazi per il collegamento tra gli organi di rappresentanza ai vari livelli. Il personale, ai fini della rappresentanza militare è suddiviso in quattro categorie: -categoria «A», che comprende gli ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti, o richiamati in servizio. -categoria «B», che include i sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio; -categoria «C», che comprende i volontari (graduati in servizio permanente e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio); -per i militari di leva: categoria «D»: 1) ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina; 2) categoria «E»: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari. Il Consiglio Centrale di Rappresentanza, analogamente ai consigli intermedi e di base, è attualmente costituito dai rappresentanti delle categorie A, B,C, e D. La composizione del Co.Ce.R., come anche quella del Co.I.R., deve essere definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in occasione delle elezioni. È interessante notare che, con l’intervento di riassetto normativo, il Legislatore ha solo formalmente elevato il rango delle norme che disciplinano i criteri per definire la composizione del Consiglio centrale di rappresentanza e dei Consigli intermedi, come si rileva dal contenuto degli articoli 873, comma 4, e 874, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Infatti, tali disposizioni rinviano a decreti ministeriali la modifica della composizione dei citati organi di rappresentanza. Anche i consigli di base di rappresentanza sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D» e le unità di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandanti generali di massima a livello di complesso infrastrutturale, nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedono una diversa collocazione. Diverso è invece il criterio di composizione degli organi di base rispetto all’organo centrale e agli organi intermedi: infatti, ciascuna Forza armata o Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria per la composizione dei propri consigli di base calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla metà. A seguito delle modifiche introdotte dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1986 è stata, tra l’altro, prevista l’introduzione dei consigli di base per frequentatori di istituti di formazione e organismi di base speciali all’estero, in una prospettiva di maggiore effettività dell’attività rappresentativa, anche nei contesti organizzativi più complessi ovvero caratterizzati da specifiche peculiarità. I Co.Ba.R. dei militari frequentatori di corsi di formazione si intendono in aggiunta ai consigli del quadro permanente, con durata corrispondente a quella del corso e comunque non superiore ad un anno. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979 individuava le seguenti competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza, alle quali, in sede di riassetto, l’articolo 880 del d.P.R. n. 90 del 2010 ha aggiunto l’integrazione del personale femminile: -conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; -provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio; -attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; -organizzazione delle sale convegno e delle mense; -alloggi. L’articolo 12 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare disciplina le facoltà riconosciute ai delegati nell’espletamento del mandato rappresentativo e definisce i connessi limiti. Viene preliminarmente chiarito che le operazioni inerenti la rappresentanza militare sono svolte per motivi di servizio e che i delegati devono essere messi in condizione di espletare le funzioni rappresentative ed avere a disposizione il tempo che si rende a tal fine necessario, fatte comunque salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili. Eventuali condotte atte a limitare l’espletamento delle funzioni in questione potrebbero configurare violazione del divieto di condizionamento della rappresentanza militare, attualmente contenuto nell’articolo 1479 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Dalla previsione in esame si rileva altresì che l’incarico di delegato della rappresentanza militare non costituisce, per il militare, attribuzione esclusiva, in quanto questi continuerà ad espletare l’incarico a lui devoluto. Ai delegati è espressamente riconosciuto il diritto di esprimere liberamente la propria opinione nell’espletamento dei compiti connessi con tale incarico, ferme restando la responsabilità per le violazioni in materia disciplinare. Ai singoli delegati è vietato formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall’articolo 1478 del decreto legislativo n. 66 del 2010, rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal Codice dell’ordinamento militare e dal testo unico regolamentare, svolgere attività devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza, promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell’esercizio delle attività di rappresentanza, nonché assumere iniziative che possono infirmare l’assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche. Il sistema dei divieti così delineato, ancorché nella sua struttura sia senza dubbio attuale e funzionale a garantire un bilanciamento tra le libertà di esercizio del mandato rappresentativo e la tutela della coesione delle Forze armate, presenta tuttavia talune criticità che andrebbero considerate nell’ambito della riforma della rappresentanza militare e che, pertanto, saranno più diffusamente esaminate nell’ultimo capitolo. I militari della categorie «A», «B», «C», «D» eleggono i propri rappresentanti presso i corrispondenti Consigli, con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti delle citate categorie di personale eleggono, nel proprio ambito e secondo le medesime modalità, i delegati dei corrispondenti Consigli intermedi di rappresentanza. Questi ultimi, secondo gli stessi criteri, eleggono nel proprio ambito i delegati del Consiglio Centrale di rappresentanza. Ai fini dell’eleggibilità per i candidati venivano prescritti i seguenti requisiti: a) non essere comandante dell’unità di base; b)non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza delle norme del libro IV, titolo IX, capo III del Codice dell’ordinamento militare; e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva; f) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa. La disposizione deve essere letta in sistema con la disciplina in materia di decadenza, attualmente definita dall’articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In particolare, la cessazione anticipata dal mandato veniva prevista per una delle cause di seguito indicate: a) cessazione dal servizio; b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno dei requisiti per l’eleggibilità previsti dall’articolo 889, comma 5, lettere a), b), e) ed f) [cioè quelle enumerate nel precedente paragrafo]; e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare. Un’ulteriore causa di cessazione dal mandato, disciplinata dal medesimo articolo, è costituita dalla permanenza all’estero per un periodo superiore a sei mesi. Tale disciplina sarà più diffusamente esaminata in sistema con la richiamata norma che, invece, fa conseguire la decadenza dal collocamento in aspettativa, posizione giuridica che si determina al superamento dei quarantacinque giorni di assenza. L’attività degli organi di rappresentanza è diversificata tra gli organismi di base, intermedi e centrale. L’attività dei consigli di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che possono trovare soluzione attraverso l’intervento dell’autorità militare allo stesso livello, ovvero che, per la loro natura, debbano essere portati all’attenzione del livello rappresentativo superiore. L’attività rappresentativa è caratterizzata dai contatti diretti tra i militari della corrispondente unità di base e i delegati di riferimento. È, inoltre, prevista la possibilità per il Co.Ba.R. di tenere riunioni di categoria a metà mandato, per riferire sull’attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. L’attività dei Consigli intermedi riguarda problemi che possono essere risolti dall’alto comando corrispondente. I Co.I.R. possono trattare problemi inerenti materie di competenza che, per la loro natura, meritano di essere portati all’attenzione del Consiglio centrale di rappresentanza. Simmetricamente a quanto previsto per i Co.Ba.R. (rispetto ai Co.I.R.), l’attività dei Consigli intermedi può essere promossa dal Consiglio centrale di rappresentanza per la formulazione di pareri sulle materie di competenza. I consigli di base e intermedi di rappresentanza rimettono le conclusioni alle quali pervengono al comando corrispondente, con apposito verbale. Le conclusioni del Consiglio centrale di rappresentanza sono partecipate al Capo di stato maggiore della Difesa, mentre se si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del Co.Ce.R. interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al relativo capo di stato maggiore o comandante generale. Il presidente dell’organo di rappresentanza convoca e presiede l’assemblea, riferisce sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, convoca il comitato di presidenza e assicura il buon andamento dei lavori. Al riguardo, egli può richiamare il delegato che turba l’ordine e non osserva il divieto di formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dai campi di interesse della rappresentanza militare. Altro elemento comune agli organi di rappresentanza è il comitato di presidenza, organo esecutivo, che stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio, fissa la data, il luogo e l’ora delle riunioni, è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio e a presentare alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e a chiederne la diffusione. Il testo delle deliberazioni del Consiglio centrale di rappresentanza è inviato a tutti i Consigli intermedi e da questi ai Consigli di base per l’affissione ai relativi albi delle unità. L’attività informativa degli organi di rappresentanza, con lo sviluppo dei sistemi informatici, ha subito una significativa implementazione mediante la pubblicazione nelle aree intranet di Forza armata.
( 3a tappa nello studio della Rappresentanza Militare. Pianetacobar.eu in viaggio verso la Riforma della Rappresentanza Militare. Consultare l'area dedicata sulla homepage del sito internet LA RAPPRESENTANZA MILITARE...STORIA...EVOLUZIONE..RIFORMA )
Fonte: pianetacobar.eu/ La rappresentanza militare/ Aps Romeo Vincenzo